Sicurezza rafforzata per Fentanyl e stupefacenti: nuove regole per ospedali e Asl

Gli ospedali, le farmacie ospedaliere e delle Asl e tutte le strutture sanitarie, anche veterinarie, devono custodire i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, come il Fentanyl, con misure di sicurezza uniformi: casseforti con chiavi tracciate, videosorveglianza, accessi controllati e verificabili. Lo stabilisce una bozza di decreto del ministero della Salute inviata alle Regioni.

Il decreto riguarda farmacie ospedaliere e territoriali, ospedali, case di cura senza farmacia, unità operative, servizi per le dipendenze, strutture penitenziarie, magazzini Asl e tutte le strutture autorizzate che detengono o usano stupefacenti, incluse quelle veterinarie.

Il testo, composto da 19 articoli, arriva dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all’ospedale Israelitico di Roma. Il Ministero richiede almeno un locale dedicato, una cassaforte inamovibile, sistemi di videosorveglianza e accesso controllato. Le farmacie ospedaliere devono avere locali dedicati con cassaforte o armadio blindato, allarme collegato a centrale di vigilanza e controllo elettronico degli accessi.

L’articolo 7 disciplina l’uso delle chiavi e l’accesso ai locali: va nominato il responsabile della custodia di chiavi, badge e codici. Nelle strutture con farmacia è il direttore della farmacia; nelle altre il direttore sanitario. Le deleghe devono essere tracciabili, nominative e limitate nel tempo. Durante il servizio, chiavi e dispositivi restano sotto custodia diretta; fuori servizio sono conservati in contenitori protetti e aree allarmate. Ogni passaggio deve essere registrato con data, ora, consegnante e ricevente. Smarrimenti o sospetti vanno segnalati subito.

La tracciabilità è centrale: prelievo e somministrazione devono essere annotati nel registro entro i termini previsti. Le richieste di approvvigionamento devono identificare chi effettua e chi valida; alla consegna vanno verificati quantità, integrità, lotto e scadenza. Nessuna movimentazione interna può avvenire senza documento, firma o identificazione elettronica. L’articolo 14 impone di segnalare entro 12 ore ogni anomalia, manomissione, accesso non autorizzato, furto o registrazione sospetta.

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